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SCADENZA A FINE ANNO PER GLI INTERVENTI ENERGETICI E ANTISISMICI CON DETRAZIONI “MAGGIORATE”


Con l’approssimarsi della fine dell’anno 2024 le agevolazioni per gli interventi di recupero edilizio (detrazione Irpef 50%), per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (previste dall’articolo 14, D.L. 63/2013, detrazione Irpef/Ires del 50%/65% o più alte) e per gli interventi di adeguamento antisismico (previste dall’articolo 16, D.L. 63/2013, detrazione Irpef/Ires del 70%/80% o più alte) cesseranno con le aliquote di detrazione che sono state in vigore nell’ultimo decennio.

Le uniche certezze per il prossimo anno riguardano la permanenza del c.d. “bonus casa” di cui all’articolo 16-bis, Tuir, del c.d. “bonus barriere architettoniche 75%” di cui all’articolo 119-ter, D.L. 34/2020 e del c.d. superbonus, di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020.

 

Come comportarsi in caso di interventi in corso che saranno “completati” nel corso del 2025

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e gli interventi di adeguamento antisismico hanno un ambito oggettivo e soggettivo più generalizzato rispetto alla detrazione Irpef del 50% per le spese di recupero edilizio (c.d. “bonus casa”): ogni tipologia di immobile (abitativo, commerciale o industriale) può essere oggetto dell’intervento agevolabile, che può essere effettuato da qualsiasi contribuente, titolari di reddito di impresa compresi.

Importante è definire il momento rilevante che determina il sostenimento della spesa sia nel caso che gli interventi vengano effettuati da parte di un soggetto non esercente attività di impresa sia nel caso che gli interventi vengano effettuati da una impresa:

  • per i privati (persone fisiche, professionisti, condomini, enti non commerciali, etc.) e le imprese in regime di contabilità semplificata (come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 46/E/2018, indipendentemente dall’esercizio o meno dell’opzione prevista dall’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973), il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di cassa, cioè alla data di pagamento delle fatture/spese agevolabili;
  • per i soggetti esercenti attività di impresa che adottano il regime di contabilità ordinaria (ditte individuali, società di persone, società di capitali, etc.) il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di competenza economica, cioè alla data di consegna o spedizione per gli acquisti di beni mobili ovvero alla data dell’ultimazione della prestazione per i servizi (ad esempio nei contratti di appalto).

L’Agenzia delle entrate ha più volte affermato che la detrazione Irpef spettante ai “privati” compete anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo di imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori ovvero successivo a quello in cui i lavori sono completati.

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Per quanto riguarda le imprese in contabilità ordinaria, derivando la detrazione Irpef/Ires dal criterio di competenza economica, necessariamente l’agevolazione è collegata all’avanzamento delle opere.

Per quanto riguarda i privati e le imprese in regime di contabilità semplificata, derivando la detrazione Irpef dal pagamento delle fatture/spese agevolabili, in quei cantieri in cui le opere sono ancora da avviare o appena avviate, può divenire consigliabile anticipare i pagamenti entro il 31 dicembre 2024 per fruire nel caso di interventi energetici o antisismici di aliquote di detrazione “maggiori” rispetto a quelle che presumibilmente saranno in vigore dal 1° gennaio 2025 in avanti.

 

Principali detrazioni in essere fino al 31 dicembre 2024

Bonus casa: Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro L’agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale Pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore
Ecobonus: Riqualificazione energetica, interventi sugli involucri, finestre, pannelli solari, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale, etc. Detrazione Irpef/Ires del 50%/65% in 10 rate annuali di pari importo con soglie massime differenziate a seconda dell’intervento eseguito L’agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente. E’ necessario trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori la documentazione obbligatoria Per i privati pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Per le imprese modalità di pagamento libera
Sismabonus: Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico Detrazione Irpef/Ires del 70%/80% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro L’agevolazione può essere usufruita da qualsiasi tipologia di contribuente per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo residenziale e su quelli utilizzati per attività produttive nelle zone sismiche 1, 2 e 3 Pagamenti con bonifico bancario/postale “parlante” o bonifico ordinario con la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal fornitore. Per le imprese modalità di pagamento libera
Sismabonus acquisti Detrazione Irpef del 75%/85% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di 96.000 euro L’agevolazione può essere usufruita da contribuenti Irpef che acquistano unità residenziali costruite da imprese di costruzione e derivanti da demolizione e ricostruzione nelle zone sismiche 1, 2 e 3 Pagamento con bonifico bancario/postale o altre modalità di pagamento diverse dal bonifico

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

 



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